(da Punto Informatico n. 2874 del 14 aprile 2008)
Roma – Il contrassegno SIAE non è opponibile al privato. Quando è elemento costitutivo tipico di un reato non può esservi condanna.
La prima notizia non è dell’ultima ora ed è già conosciuta ai lettori di Punto Informatico; la seconda, invece, è la conclusione comune a tre recenti sentenze della Cassazione Penale (qui la più significativa, ma si veda anche la fondamentale n. 13816).
Atteso, però che la prima notizia è il logico e giuridico presupposto della seconda, è opportuno trattarle insieme, ripercorrendo l’intera vicenda, dalle origini alle conclusioni dei giorni scorsi.
Tutto ha inizio a Forlì-Cesena dove, a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la locale Procura ha citato a giudizio un imprenditore ritenendolo colpevole di aver predisposto per la commercializzazione supporti informatici privi del contrassegno SIAE richiesto dalla legge.
La contestazione riguardava, in particolare, l’art. 171-ter, comma 1, lett. c), l.d.a (oggi, dopo la riforma del 2000, divenuta lett. d).
Nel corso del procedimento, il difensore dell’imprenditore, l’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena, ha sottoposto al giudicante una questione pregiudiziale riguardante proprio un asserito contrasto con le norme dell’Unione Europea.
Il giudice, condividendo la rilevanza della questione ha, dunque, inviato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, dopo aver valutato le conclusioni dell’Avvocato Generale conformi alla posizione dell’imputato italiano, ha “bocciato” il bollino.
Quest’ultimo, infatti, essendo regola tecnica (al pari di certe etichettature alimentari che tutti conosciamo) introdotta in Italia dopo la Direttiva 83/98/CEE, doveva essere comunicato alla Commissione UE, pena l’inopponibilità al privato. Notificazione, come è noto, non effettuata dal nostro Paese.
L’obbligo di apporre il contrassegno SIAE è stato generalmente e definitivamente sancito nel 2000 (art. 181-bis l.d.a.), ma da qualche anno prima (1987) era già imposto almeno per i supporti audiovisivi (per il cartaceo vigeva, a certe condizioni, anche prima).
Sempre nel 2000 (con la l. 248/2000) il regime penale del software è stato, sostanzialmente, omologato a quello degli audiovisivi. Con quella riforma, anche in relazione ai supporti contenenti i programmi per elaboratore (anzi, in particolare per essi), il legislatore ha privilegiato il fattore formale (la presenza o meno del contrassegno) anziché quello sostanziale (la legittimità o meno della copia). Con il paradosso rappresentato proprio del caso cesenate: l’imputato, infatti, deteneva sicuramente tutti i diritti relativi alle opere riprodotte ed aveva soltanto omesso la bollinatura.
Malgrado la diversa ed erronea opinione della SIAE (la quale ha vanamente affermato che la decisione europea riguardasse soltanto i supporti contenenti opere d’arte figurativa) le ricadute sul penale sono apparse subito inevitabili. Se alcuni (non tutti) reati previsti dalla legge sul diritto d’autore ruotano intorno al bollino SIAE (come elemento costitutivo e fondamentale) e questo è stato dichiarato inopponibile al privato, la norma si ritrova monca, impossibile da “rigenerare” mediante il riferimento ad altri elementi.
Puntualmente – pur riguardando, nella sentenza n. 13810, un caso non correlato al contrassegno – è arrivata l’autorevole opinione della Cassazione la quale ha osservato che “le fattispecie della l. 633/1941 che puniscono la immissione sul mercato di supporti privi del necessario contrassegno SIAE sono gli artt. 171 bis comma 1 e comma 2, l’art. 171 ter comma 1 lett. d (lett. c prima della novazione introdotta con la L.248/2000). Nel caso in cui la condotta contestata riguardi esclusivamente l’apposizione del marchio SIAE, la disapplicazione della norma nazionale, incompatibile con quella comunitaria, comporta davanti alla Corte Suprema l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata”.
Insomma: da un lato, già per effetto della decisione della Corte di Giustizia, non è più obbligatorio apporre i contrassegni SIAE anche su supporti contenenti audiovisivi, banche dati e software (ivi compresi i videogiochi), dall’altro non è più reato (“il fatto non sussiste”, come precisato) la mancata apposizione del contrassegno SIAE. E, a mio avviso (ma come detto ancor prima dalla Cassazione che elenca alcune norme interessate), anche la detenzione di supporti non contrassegnati deve ritenersi non più sanzionabile penalmente quando l’illiceità della detenzione discenda soltanto dalla mancanza del bollino.
Il solito pasticcio all’italiana, verrebbe da dire, dove Stato e SIAE, nonostante la decisione di Lussemburgo e, comunque, le note regole che impongono determinati comportamenti agli Stati dell’Unione, continuano a cagionare un danno economico alla comunità e, come se non bastasse, a richiedere pervicacemente condanne penali pur in presenza di così macroscopici errori della Pubblica Amministrazione di cui il privato non è certo responsabile.
avv. Daniele Minotti
https://www.minotti.net/
Gentile dott. Minotti,
ciò vuol dire che non c’è obbligo di apporre il bollino SIAE sui CD?
Per quale motivo, ad esempio, i musicisti che vendono o regalano un CD con le loro canzoni ancora ce l’hanno?
La questione non mi è chiarissima:
1. c’è un articolo che obbliga ad apporre il contrassengo SIAE;
2. la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dice che il bollino nemmeno deve esistere;
3. la Cassazione, in virtù del punto 2. dice che omettere l’apposizione del bollino non è reato;
4. i CD in vendita negli scaffali dei negozi hanno tutti il bollino SIAE;
mi sono perso qualcosa?
Come mi devo comportare io se voglio produrre un CD per venderlo o regalarlo?
Grazie per l’attenzione.
Vediamo se ce la faccio
1) sì, l’articolo è il 181.bis (ma c’è qualche eccezione), ma…
2) La Corte di Giustizia dice che il bollino, come regola tecnica, non è stato notficato alla Commissione.Motivi, se vogliamo, formali e brocratici, ma che comportano l’inolppolnibilità del bollino a noi tutti;
3) Esatto, perché un legislatore cretino (o, probabilmente, interessato) ha basato l’illegalità di certe condotte non sull’abusività della copia, ma sull’assenza del vuoto bollino;
4) i CD in vendita hanno il bollino perché SIAE, ancora oggi, lo pretende, palesemente in contrasto con quanto detto dalla Corte di Giustizia e, da ultimo, dalla nostra Cassasione.
Attualmente, sino a quando il bollino non verrà notificato, possiamo tranquillamente omettere il bollino.
Sfido chiunque….
E’ chiaro, ma, se mi permette, assurdo.
Io direi anche parecchio triste.
Perché l’articolo 181bis non viene abrogato?
Oggi leggendo l’edicola sul sito SIAE mi sono imbattuto in questo:
http://www.siae.it/edicola.asp?view=4&open_menu=yes&id_news=6592
La confusione aumenta….
Per abrogare una legge ci vuole una legge (di pari rango) oppure la legge puo’ essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Al momento, non si puo’ dire che l’art. 181bis sia abrogato, proprio perche’ nessuna legge l’ha fatto. E neppure la Cassazione si e’ pronunciata.
D’altro canto, la Corte di Giustizia non ha il potere di cancellare le leggi italiane.
Diciamo, allora, che, di fatto, il 181-bis e’ congelato nella misura in cui, come dice la Corte di Giustizia, il bollino e’ inopponibile al privato (che significa diverso dal pubblico, non soggetto ad esempio non imprenditore).
So, inoltre, della sentenza evidenziata da SIAE. Si tratta di una manovra molto sospetta proprio perche’ posta in essere lo stesso giorno in cui la Cassazione ha pubblicato, sul proprio sito, la sentenza penale che dice l’esatto opposto di Palermo.
Quest’ultimo giudice ha sbagliato (e la conferma sta proprio nell’opposto avvisto della Cassazione) perche’ ha considerato la decisione della Corte di Giustizia relativa soltanto ai supporti contenenti opere d’arte figurativa (es.: la riporduzione di un dipinto di Schifano), ma non è cosi’. Sei hai un po’ di tempo e voglia, mi permetto di suggerirti la lettura di questo mio post
https://www.minotti.net/2008/04/12/siae-ultima-corsa/
La ringrazio per la disponibilità.
Vedi cos’e’ la cosa brutta-brutta. Che SIAE fa questo giochetto e punta proprio alle persone come te che, occupandosi d’altro, possono cadere nell’ambiguita’.
Ma lo sapete che il prodotto vergine in Italia è gravato di valori che sono € 0,25 per il cd , e € 0,58 per il dvd, che vengono incassati dalla Siae e a loro dire devoluti agli autori quale compenso per i mancati guadagni derivanti dalla pirateria ?
I cd e dvd si possono acquistare all’ estero per valori che vanno da € 0,09 a € 0,25 cad.
Quale evasione di iva ha portato questa tassa ? Quanto commercio in nero ha innescato ?
In Italia non c’è più un produttore di cd e dvd-r: hanno chiuso tutti……
Quante ditte chiuse e quanti posti di lavoro persi per questo ente che pur di giustificare la propria presenza ha creato questa situazione.
Egr. Dott. Minotti
penso che a questo punto ci sia molta confusione, sembra che il governo abbia provveduto a comunicare la regola tecnica mancante, pertanto ritorna in vigore l’obbligo di apporre il contrassegno ?, vale solo per i privati ?
Un soggetto che importa con tanto di fattura Dvd audiosivi deve obbligatoriamente continuare a sottostare alle gabelle SIAE oppure può vendere in negozio senza l’apposizione del bollino ?
In Italia dobbiamo sempre fare delle regole diverse dagli altri paesi Europei
regole che penalizzano come già evidenziato da chi mi ha preceduto come la gabella sui supporti vergini che di fatto ha messo in crisi i negozianti in quanto chi compra preferisce acquistarli all’estero dove il prezzo è di molto inferiore con quale vantaggio per l’erario.
Come si dice, l’occasione e’ propizia. Grazie per aver posto la questione.
Ne ho parlato qui
https://www.minotti.net/2008/04/21/siae-pensiamo-al-domani-con-qualche-precisazione/
Il fatto e’ che:
– la procedura e’ stata soltanto avviata e non sappiamo i tempi burocratici del nostro Ministero;
– una volta presentata a livello UE, c’e’ una valutazione;
– come dicevamo ieri con un collega, dovrebbe esserci, al limite, un silenzio-assenso dopo i 6 mesi (ma eventualmente correggetemi).
Dunque, malgrado le ennesime *malizie* di SIAE, diciamo che i tempi dovrebbero essere, almeno, 1 anno da ora. Stima realistica, secondo me.
E, comunque, non e’ detto che il bollino sia accettato. Potrebbe costituire un limite alla libera circolazione di merci, come ha giustamente osservato.
Dunque, al momento il bollino e’ ancora fuorilegge.
Per non sapere nè leggere nè scrivere ho mandato una richiestina all’ADUC.
Non si sa mai che accettino la mia idea!
Il testo della mia richiesta lo trovate al seguente link:
http://www.code2works.com/temp/Richiesta_ADUC.txt
Complimenti per il Blog.
See ya, Pasquale/Code2.
SALVE OGGI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA HA FATTO UN CONTROLLO DEL MIO LOCALE E HANNO TROVATO VICINO AD UN TAVOLO UN BORSETTA DI CD DI MIO FIGLIO CONTENENTE 7 CD MASTERIZZATI. LI HANNO PORTATI VIA SENZA FARMI ALCUN VERBALE E POI MI HANNO CONVOCATO CONTESTANDOMI L’USO DI TALI CD. HO RIBADITO CHE I CD NON ERANO IN USO AL LOCALE TANTO E’ VERO CHE USIAMO SOLO UNA RADIO, MA MI HANNO DETTO DI FAR VALERE LE MIE AFFERMAZIONE DAVANTI AL GIUDICE. COSA FACCIO?