Novità su privacy ed elenchi contribuenti, per decreto legge

Oramai, lo sa anche l’ultimo dei cittadini: con i decreti legge si fa tutto, anche se non c’è quell’urgenza richiesta dalla Costituzione. Poi, si vedrà in sede di conversione, magari aggiungendo cose che non c’entrano nulla, ma che possono facilmente passare con il ricatto della decadenza del decreto non convertito.
L’ultima sortita è di ieri: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, in Gazzetta ieri, in vigore in pari data.
All’art. 29 un po’ di semplificazioni. So che qualcuno sta opinando la tecnica legislativa. Io, che devo ancora approfondire, inizio a dire che, comunque, “semplice” non è una parolaccia, anzi…
All’art. 42 il colpo di scena (o di mano). Mi riferisco agli elenchi dei contribuenti che sono, evidentemente, diventati una priorità, una cosa da regolare con estrema urgenza e fermo rigore.
D’ora in poi (da ieri), saranno consultabili secondo la legge sulla trasparenza (l. 241/90), cioè non da “chiunque” (come ne precedente testo, ma soltanto da chi può dimostrare un “interesse”. Viva la trasparenza, dichiarata. Bah…
Ne parla più diffusamente Ernesto Belisario, QUI.
Ecco, invece, il testo della disposizione, per vostra comodità.

Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti

  1.  Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine  di attuare il principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti fiscali  in  coerenza  con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
    a) all’articolo 69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma 6  e’  sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’  ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della legge  7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, dalla relativa  normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di  legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2)  dopo  il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale o parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a  trentamila  euro.  La  somma  puo’ essere aumentata sino al triplo quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
    b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e’ sostituito dal seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni interessati.   Nel   predetto   periodo,  e’  ammessa  la  visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione, nonche’  da  specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;
      4)  dopo  il  quarto  comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a  trentamila  euro.  La  somma  puo’ essere aumentata sino al triplo quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

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