Detenzione di software in ambito professionale

Mi si perdoni la presunzione. Pur non originariamente mia, è una tesi che sostengo da anni, sia negli scritti che in tribunale: l’art. 171-bis l.d.a. punisce la detenzione di supporti contenenti software non contrassegnati (ferme restando le note questioni sul bollino) soltanto a condizione che vi sia uno scopo commerciale o imprenditoriale. Un libero professionista  iscritto all’albo non è un imprenditore, dunque non può essere sanzionato penalmente.
D’altro canto, il mero fatto dell’installazione di programmi non può far presumere la duplicazione da parte del professionista stesso, eventualmente anche in concorso con ignoti.
Finalmente, la sentenza della Cassazione, pubblicata su Penale.it. Pur non essendo ovviamente mia, la “dedico” ad una persona, che sa bene tutti i perché. E’ una pronuncia – come dire – Benedetta…

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