Nel post immediatamente precedente mi interrogavo circa la possibilità di contestare, nel caso dei dati captati dalle Google Car, il reato di Interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. (*).
Leggendo un commento sempre al post precedente, ho capito che occorreva dare maggiore evidenza a quanto scritto dal Garante nel provvedimento di blocco che avevo già linkato.
E, infatti, il documento fa riferimento agli artt. 617-quater e 617-quinques c.p. (applicabilie per apparecchiature e intercetazioni informatiche e telematiche), tacendo sul 615-bis c.p., ipotesi, peraltro, che mi sembra applicabile soltanto alle foto (mediaten strumenti di ripresa visiva) e non ai dati veicolati mediante wi-fi.
Ieri, Fulvio Sarzana di S. Ippolito avevo anticipato qualcosa.
Per comodità del lettore non giurista, ecco i due primi commi:
“Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo“.
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