E reato commercializzare dispositivi che consentono di utilizzare su console vidiegioci non originali? La Cassazione dice di sì, ma penso sia da segnalare anche quest’ultima pronuncia perché, a mio parere, la soluzione non è corretta.
Anzitutto – è una cosa che dico da molto tempo – i videogiochi non sono opere audio-video, ma software. Tecnicamente, penso che chi ne sa più di me possa confermare, giuridicamente, tutto sta nel regolamento sul contrassegno SIAE che, appunto, li definisce come tali.Un tempo era il DPCM 338/2001, ora è il DPCM 31/2009. Il secondo ha abrogato il primo, ma, sul punto, non vi sono modifiche sostanziali e tutto sta nell’art. 5, comma 1, lett. b) che parla espressamente di videogiochi, plastation, consolle. Più chiaro di così…
La conseguenza di questa natura tecnica e giuridica è che, contrariamente a quanto sostiene la Suprema Corte, la disciplina riguardante le misure tecnologiche di protezione non sono applicabili riguardando soltanto le opere audiovisive.
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Daniele consentimi di essere in dissenso 🙂
L’articolo 5, DPCM 31/2009 è rubricato “Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali” e il comma 2 ripropone l’alternativa “programmi per elaboratore ovvero multimediali”.
Da quello, dunque, non trarrei una conclusione inequivoca sulla natura giuridica (quanto meno per come normativamente determinata) del videogioco.
A me sembra condivisibile l’orientamento più recente della Cassazione: un videogioco non è solo software, ma un insieme di più elementi che lo rendono un’opera diversa dal codice che lo fa funzionare.
Sopratutto i videogiochi di ultima generazione, che hanno una forte componente narrativa, non mi pare possano ricondursi solo alla nozione di programma per elaboratore.
Ti riferisci ai *programmi multimediali*?
Si mi riferisco a quello.
Non mi chiedere poi cosa voglia dire tecnicamente, ma a senso rievoca l’idea di qualcosa che abbia una compenente aggiugntiva (sceneggiatura, musica, testo) rispetto ai “programmi per elaboratore”.
Guarda, ci avevo pensato anch’io, sin dal primo regolamento del 2001.
Il fatto e’ che i programmi multimediali giuridicamente non esistono, sono un’invenzione del DPCM.
Dunque…
E c’e’ anche da dire che, salvo questi casi di sprotezione, nella pratica i traffici di videogiochi sono perseguiti ex art. 171-bis e non ter…
Qui c’e’ un po’ di forzatura perche’ quando fa comodo (e una volta faceva parecchio comodo visto che per il sofware non c’era il bollino obbligatorio) si usa una norma piuttosto che l’altra.
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