Se l’accesso abusivo non è uguale per tutti

Approfitto del post di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito in tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico.
In questi giorni si è avuta notizia di una sentenza del GUP di Brescia (per la verità, pubblicata su Penale.it sin dal 31 marzo) che ha fatto subito discutere.In sostanza, l’imputato (nel caso concreto, un Ufficiale di Polizia Giudiziaria), pur legittimato all’accesso al sistema (il sistema informatico di gestione dei Registri Generali – RE.GE.), aveva effettuato alcune ricerche su terzi per finalità diverse da quelle per cui è autorizzato. Malgrado ciò è stato assolto (mi scuso, nella prima versione c’era un NON di troppo, chiaro refuso, sembrava fosse stato condannato)..
Ma come è potuto succedere?
In estrema sintesi, l’accesso abusivo di cui discutiamo è previsto e punito dall’art. 615-ter c.p., il quale contempla due distinte ipotesi:

  • una “commissiva”, di colui che “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza”;
  • l’altra “omissiva”, di colui che “vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.

Il caso preso in esame dal Giudice bresciano è stato contestato in relazione a questa seconda ipotesi, ma si è concluso che se le finalità diverse (il consultare il registro per scopi diversi dal lavoro in Procura) non erano anche illecite, l’imputato doveva essere assolto.
Conclusione un po’ discutibile, sia perché bisognerebbe ricordare che esiste pur sempre il reato di trattamento illecito di dati personali, sia anche – ma non è un argomento strettamente giuridico – perché da un pubblico ufficiale, non un privato cittadino, è lecito pretendere un più elevato livello di conformità, a maggior ragione in relazione a dati giudiziari.
Ma non tutti sono d’accordo. Sono, infatti, sufficienti le diverse finalità oppure occorre che esse siano anche illecite? Il contrasto, in realtà, si è manifestato anche in Cassazione. Per questo motivo, la V Sezione Penale, dopo un interessante excursus sullo stato della giurisprudenza (con tanto di nomi “illustri”) ha rimesso alle Sezioni Unite. Udienza fissata per il 23 giugno 2011.

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3 Responses to Se l’accesso abusivo non è uguale per tutti

  1. Egregio Avvocato, riprendo qui quello che ho tentato di avanzare sul blog dell’Avv. Sarzana.

    Io suppongo che l’intento del Giudicante sia stato quello di inquadrare più correttamente l’elemento della contrarietà alla volontà di chi abbia il diritto di escludere il soggetto avente il titolo d’accesso al (o permanenza nel) sistema.
    Si può effettivamente dire che sia contrario alla volontà di chi abbia conferito il titolo di accesso l’utilizzo del sistema per fini non illeciti, sebbene comunque non previsti dall’accordo di concessione del titolo d’accesso?
    Non credo che il GUP abbia aggiunto di fatto un elemento in più. Credo, piuttosto, che abbia dato un’interpretazione di diritto ad un elemento già presente.
    Secondo me è un’impostazione non del tutto sbagliata – per lo meno nelle intenzioni -. Altrimenti chi abbia titolo di accedere ad un sistema commette sempre un reato ogni qual volta sfori, seppur di poco, i limiti delle sue facoltà.
    Se, però, nel caso concreto, come Lei giustamente evidenzia, si potesse ritenere che comunque l’agente di P.G. abbia agito illecitamente (con riferimento al trattamento dei dati personali e alla rigidità che dovrebbe caratterizzare i suoi poteri), allora di conseguenza si configurerebbe la permanenza abusiva nel sistema informatico, proprio per le finalità illecite che guidano la condotta.

  2. Mi sembra una ricostruzione ineccepibile Daniele, hai tra l’altro detto ciò che pensavo in ordine ai protagonisti delle vicende di merito. Complimenti!

  3. Pingback: Acari » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti

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