La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile), i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce
In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.
Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.
Daniele, secondo te potrebbe trattarsi di una prima applicazione pratica del principio enunciato dalla Suprema Corte in Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 7155/11, secondo cui le
garanzie di cui all’articolo 21, comma 3, cost., trovano applicazione soltanto rispetto al sequestro probatorio e non a quello preventivo, il quale, ricorrendone gli altri presupposti di legge, rimane pur sempre esperibile qualora serva a tutelare un interesse di pari rango costituzionalmente protetto?
Possibile, si’. M’e’ venuto in mente leggendo le due sentenze linkate, una faceva gia’ riferimento alla cosa.
Mi ricordo che ne avevamo parlato, anche per la mancanza della pagina 😉
Mi e’ venuto in mente che potrei metterla su Penale.it.
Comunque, non mi convince, specie leggendo i commi 1 e 2 dell’art. 21.