L’ho letta e me ne sono innamorato all’istante
Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque “strumento atto ad offendere” di cui sia vietato il porto “senza giustificato motivo”, oltre che dal disposto testuale dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l’inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi “indirette”) in “qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
Ah, si parla di una stampante presa da un cassonetto.
Ma non è male anche:
il contegno, coevo al “divincolamento” dagli agenti, del D.G. verso il G., che colpisce al volto con la non leggera stampante raccolta da terra dopo averla già in precedenza scagliata contro gli intervenienti poliziotti. 😀
—
…una stampante fuori uso raccolta da un vicino cassonetto, che attingeva la vettura di servizio; subito dopo proseguendo la lite con il G. e scagliandogli contro la ridetta stampante, che lo attingeva al volto, producendogli la frattura delle ossa nasali con una prognosi di guarigione di 25 giorni…
—
E aveva pure invocato la legittima difesa?
Bel coraggio…
Pingback: Una nuova generazione di attacchi mirati. at Quasi.dot
Pingback: Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan | Notizie giuridiche dalla Rete