Venerdì è stata pubblicata in Gazzetta la legge 67/2014 che, nell’ordine, tratta dei seguenti argomenti:
– rivisitazione del sistema sanzionatorio e depenalizzazione di alcuni reati;
– introduzione della messa alla prova estintiva del reato (di fattispecie relativamente lievi, ovviamente);
– ampio rimaneggiamento delle regole su contumacia e irreperibili.
Ebbene a parte i due ultimi argomenti (che stanno generando discussioni tra i giuristi e maledizioni all’indirizzo di un legislatore un po’ confuso), per quello che ci riguarda, col primo blocco di articoli viene depenalizzato anche l’art. 171-quater l. 633/41 in tema di diritto d’autore che così recita
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.
Una fattispecie che, specie alla lett. a), francamente non ricordo di aver mai visto contestata (forse perché un po’ ridicola).
Non c’è che dire, un legislatore assai lungimirante.