Una decisione, non recentissima, della Cassazione che mi sembra sia passata un po’ in sordina.
Il caso concreto (anche se i processi per fatti commessi prima del 2000 penso siano già quasi tutti esauriti).
Classico ambulante extracomunitario sorpreso in un deposito di cd tarocchi, nel 1999.
Sino a quegli anni, venivano contestate le disposizioni specifiche del diritto d’autore (171 bis e 171 ter l.d.a., soprattutto), ma anche la ricettazione.
Poi è arrivata la legge 248/2000 che con il suo art. 16 ha fatto in modo che la ricettazione di quei supporti divenisse mero illecito amministrativo.
Alla fine, qualcuno si è accorto che era troppo comodo e, qualche anno più tardi (d.lgs. 68/2003), ha preso l’art. 16 e l’ha fatto diventare art. 174-ter l.d.a. Con un testo quasi identico, ma non abbastanza, tanto che la Cassazione ha detto che, se l’uso non era privato, si poteva contestare nuovamente anche la ricettazione.
Dunque, uno potrebbe pensare: visto che il fatto era stato commesso quando ancora si contestava la ricettazione e considerato che, malgrado una legge “mediana” più favorevole, la ricettazione è nuovamente possibile, allora non si potrebbe pronunciare assoluzione. In sostanza, perché si è tornati al punto di partenza.
E invece no. Comunque, in virtù di quella depenalizzazione del 2000, l’imputato va assolto. Lo dice, come anticipato, la Cassazione fissando in principio valevole ben al di là del diritto d’autore.
“In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato“.
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