Prendo spunto dal post precedente per “fondare” una serie dedicata al PPT, visto che ci sono tante piccole cose da vedere e aggiustare, prima del grande salto.
Capitata stamattina, fresca fresca. Credo che tutti i Colleghi sappiano che, a norma di legge, a noi avvocati l’uso della PEC (e neppure il fax, se vogliamo) per depositi ufficiali non sarebbe concesso. Per i magistrati, invece, c’è una norma di chiusura (art. 148, comma 2bis, c.p.p.) che per le notificazioni permette un po’ tutto:
2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.
Tuttavia, alcuni protocolli locali (odio i localismi, l’Italia è una) per specifici depositi (non per le impugnazioni) consentono l’uso della posta elettronica certificata.
Chiamo una cancelleria del Nord-Ovest, chiedo se fosse possibile inviare con PEC (magari con firma digitale) un’istanza di estinzione degli effetti penali a seguito di patteggiamento dopo i cinque anni di legge. Nulla di che, una cosa che dovrebbe/potrebbe essere fatta d’ufficio.
La cancelliera, gentilissima, dolcemente mi risponde: “Avvocato, per cortesia, mi mandi tutto per posta normale, abbiamo la posta (la PEC) intasata” (nel senso che ne avrebbero così tanta da non riuscire a leggerla).
E se anch’io, la prossima volta, contestassi una notificazione perché ho la casella piena e non riesco a leggere tutto?