L’informalita’ di Internet

Altalex pubblica un’interessante sentenza sulla responsabilita’ da messaggi diffamatori su newsgroup.
La Societa’ Alfa, che si sente diffamata su it.comp.reti.wireless, si rivolge al Tribunale di Lucca, ex art. 700 c.p.c., chiedendo di ordinare alla Societa’ Beta (un provider) "di cessare immediatamente l’utilizzo del numero IP ………………, di togliere a sua cura e spese tutti i messaggi sinora trasmessi ed ordinare altresì al motore di ricerca Google Italia SRL di eliminare i messaggi dal News Group It. Comp. Reti Wireless".
Risposta negativa: il provider non ha il potere di moderare e/o cancellare i messaggi del gruppo, mentre Google Italia non e’ Big G (Google Inc.). Comunque, Google si limita a mettere a disposizione uno spazio, dunque non puo’ rispondere per una forma di responsabilita’ oggettiva esclusa dalla regola dell’art. 2043 c.c.
Infine, "per completezza si osserva, nel merito, che allo stato non vi sono elementi concreti per ritenere che i messaggi in questione abbiano una natura diffamatoria – sostanziandosi essi in giudizi sulle caratteristiche squisitamente tecniche dei prodotti ……… – (e dunque manifestazione del diritto di critica) inseriti in un forum, e dunque in linea con i toni informali che caratterizzano lo scambio diretto di opinioni su Internet".
Al di la’ delle questioni di responsabilita’ (in penale ancor piu’ rigorose), mi piace molto quest’ultimo passaggio: la critica puo’ essere anche informale.
Non conosco il merito, ma vorrei plaudire il giudice che ha saputo evitare ogni demonizzazione della Rete.

Posted in Reati informatici.

3 Responses to L’informalita’ di Internet

  1. herrdoktor says:

    beh, qui tutto sommato soccorreva la norma di cui al decreto sul commercio elettronico, correttamente citata dal giudice de quo.
    Per il tema specifico dei newsgrpups, si conferma l’orientamento preso dai giudici italiani a partire dal caso “pantheon – Banca del Salento” del 1998 http://www.interlex.it/testi/or980704.htm, tra l’altro anteriore alla normativa europea sull’assenza di un obbligo generale di sorveglianza
    Un bravo comunque al giudice a al buon Buralli, che in toscana è un boss e ha scovato in anteprima la sentenza

  2. Minotti says:

    Conosco i precedenti, sono molto stranoti.
    La novita’ mi sembra quella indicata e non e’ poco.
    E’ questione di approccio, chi frequenta la aule di giustizia lo sa.

  3. Minotti says:

    Mi scuso per la risposta un po’ secca di ieri sera (trasferta stancante e dagli esiti non ottimali).
    Intendevo dire che i precedenti sono, penso, noti, anche se mai abbastanza (sappiamo di provvedimenti di diverso segno).
    Quello che volevo sottolineare, secondo realmente molto interessante, e’ la visione di Internet che non e’ facile trovare in tante altre occasioni giudiziarie o diverse.

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