La storia riassunta in breve.
Tizio viene monitorato dagli investigatori i quali accertano che, usando WinMX, ha in condivisione diversi file pedopornografici.
Dopo le perquisizioni e i sequestri “di rito” e a seguito di un’analisi dei reperti, si fa il processo e, verosimilmente, la difesa osserva che con quel client non si puo’ impedire la messa in condivisione che, di fatto, e’ automatica. Probabilmente, spera in un’assoluzione per mancanza di dolo.
Il giudice, invece, condanna (v. Altalex); e a leggere la motivazione, sembra che la decisione sia dipesa dall’accertata competenza tecnica dell’imputato. Come dire – e penso di non azzardare troppo – che se fosse stato un utonto forse l’avrebbe spuntata.
Beninteso che cio’ vale per tutte le condivisioni, non soltanto di pedopornografia, ma anche, ad esempio, di opere protette da copyright.
C’è, però, un passaggio che non mi convince completamente circa un diverso argomento.
“Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi”.
Pur non necessaria per la decisione del caso concreto (che parla di altro client, come visto), non mi quadra una cosa. Non so Bearshare, ma il mulo mette in condivisione automaticamente (addirittura, anche soltanto una parte di file scaricato, dalla cartella file temporanei). La cartella di condivisione, di upload, coincide con quella dei completati. Dunque, l’assunto del giudice, sempre riguardo a eMule, è sbagliato. O sbaglio io?
O, forse, la sentenza, pur in modo non chiarissimo, fa riferimento a stop mirati, file per file oppure allo spostamento dei completati verso un’altra cartella.
Che io sappia eMule non permette di bloccare l’upload.
Sempre che io sappia, per “togliere” un file dalla condivisione occorre chiudere eMule e rimuovere il file, riaprendo successivamente il client.
Però ci sono 2 però:
1-Il codice sorgente, per chi è “tecnicamente competente”, può essere un mezzo con il quale alterare il funzionamento del client, cambiandone proprietà e funzioni.
2-Ci sono versioni “leech” di eMule, che permettono di scaricare senza fare l’upload.
Queste versioni sono invise da parte degli sviluppatori che si occupano delle relase ufficiali, ma ciò non toglie che possano comunque essere reperite in rete.
Ovviamente i due punti di cui sopra possono valere (valgono) per tutti i software informatici P2P, quindi…
Io ho invece una perplessità sulla vicenda di carattere legale:
-Come faccio a dimostrare che l’imputato ha le conoscenze (se non i mezzi) di un certo tipo se tale imputato, per esempio, nella vita si occupa di fare un lavoro non attinente al ramo tecnico-informatico ?…
Scordavo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Leech_%28computing%29
il passaggio d’interesse:
In most P2P-networks, leeching can be defined as behavior consisting of downloading more data, over time, than the individual is uploading to other clients, thus draining speed from the network. The term is used in a similar way for shared FTP directories. Mainly, leeching is taking without giving.
Secondo me il fatto che chi si trova a giudicare conosca o meno il funzionamento dei client leech potrebbe in futuro influenzare pesantemente sulle sentenze:
se si da per scontato che un utente, consapevolmente, possa usare un client leech per “evitare l’upload” e quindi la messa in condivisione anche accidentale, ci sarà poi da chiedersi se lo stesso utente, pur avendo “scaricato l’opera” debba essere effettivamente incriminato.
La legge dopotutto parla di messa in condivisione, non di download (o sbaglio ?)
Dunque, se un file è scaricato da Emule, va in una cartella automaticamente condivisa (la cartella “incoming”), se non voglio condividere quel file lo dove spostare in un’altra cartella.
Tuttavia posso condividere dei file che ho messo in un’altra cartella, posso quindi attivare o disattivare la condivisione di una seconda cartella, ad esempio la cartella “documenti”.
Non ricordo WinMX, ma è probabile che se io condivido un file con WinMX quello rimane condiviso anche se lo sposto in un’altra cartella. Ma non sono sicuro, perchè sono anni che non uso WinMX.
E comunque non sono un esperto di P2P